Lo statuto del CENTRO STUDI EUGENIO CORTI ETS
Art. 1) Costituzione, denominazione e durata.
1.1. E’ costituita l’Associazione “CENTRO STUDI EUGENIO CORTI – Ente del Terzo Settore” o, in forma abbreviata, “CENTRO STUDI EUGENIO CORTI ETS” senza scopo di lucro, in seguito chiamata per brevità “Associazione”.
1.2. L’Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto o dalle norme di legge. L’Associazione è apartitica e aconfessionale.
1.3. L’Associazione utilizzerà la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
Art. 2) Sede.
2.1. La sede legale dell’Associazione è ubicata nel Comune di Besana in Brianza (MB).
L’indirizzo ove è posta la sede legale è Via S. Caterina n. 14.
2.2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato od all’estero.
2.3. Il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo comune non comporterà una modifica statutaria ed è di competenza del Consiglio Direttivo.
Art. 3) Scopi e Attività.
3.1. L’Associazione non ha scopo di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3.2. Le attività di interesse generale dell’Associazione, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del D.lgs. 117/17, hanno ad oggetto:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
3.3. In particolare, nel perseguimento dei propri scopi, l’Associazione intende:
– promuovere e organizzare iniziative di carattere letterario, culturale, artistico o didattico al fine di valorizzare, mantenere e diffondere la conoscenza della produzione letteraria e della figura culturale e umana di Eugenio Corti;
– provvedere alla cura e valorizzazione dell’archivio letterario e artistico e della biblioteca di Eugenio Corti;
– promuovere, in generale, il patrimonio storico, artistico e culturale in tutte le sue espressioni, con particolare riguardo al complesso delle opere letterarie dell’Autore Eugenio Corti.
Nel perseguire tali finalità, l’Associazione intende svolgere, tra le altre, le seguenti attività:
– organizzare e/o contribuire a premi letterari ispirati alle e dalle opere dell’Autore;
– curare i rapporti con gli editori per la pubblicazione delle opere dell’Autore;
– organizzare iniziative culturali, incontri di lettura, seminari, convegni, dibattiti pubblici, conferenze, mostre legati alla valorizzazione e diffusione dell’opera letteraria di Eugenio Corti, con riferimento ai filoni letterari cari all’Autore, quali i valori delle tradizioni legate ai suoi luoghi d’origine, le radici cristiane della cultura briantea, la conoscenza critica delle ideologie del ‘900;
– mettere in atto ogni tipo di iniziativa atta ad avvicinare i giovani alla conoscenza dell’opera di Eugenio Corti, alla letteratura o semplicemente alla lettura;
– promuovere studi, redazione di libri, riviste e articolisulla figura e le opere dell’Autore.
3.4. L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell’ambito e nei limiti degli scopi statutari.
Art. 4) Attività Diverse.
4.1. L’Associazione potrà inoltre esercitare attività diverse
– che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale istituzionali e secondo i criteri e nei limiti di quanto previsto dalla normativa di settore – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) porre in essere raccolte fondi al fine di finanziare le attività dell’Associazione, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità alla normativa di settore;
b) ideare, svolgere e sostenere iniziative educative, ricreative e culturali volte a promuovere la cultura, la letteratura e l’arte;
c) intrattenere rapporti di collaborazione, scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni e quanti altri operino nelle aree di attività dell’Associazione;
d) stipulare contratti, convenzioni e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con privati ed enti pubblici, per lo svolgimento delle proprie attività.
Art. 5) Patrimonio.
5.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni sia immobili che mobili comunque pervenuti all’Associazione con tale destinazione o comunque destinati ad incrementarlo, ivi compresi diritti di autore, diritti su opere dell’ingegno, ecc.;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti effettuati in favore dell’Associazione.
5.2. Tutte le risorse dell’Associazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5.3. E’ vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 6) Entrate.
6.1. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote e dai contributi degli associati;
b) dai proventi derivanti dall’attività di raccolta fondi;
c) dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere, a sostegno dei fini associativi;
d) da sovvenzioni, lasciti o donazioni e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i beni e il patrimonio dell’associazione, compresi diritti di autore, diritti su opere dell’ingegno, ecc.
6.2. La quota associativa non è trasferibile, né rivalutabile e non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.
Art. 7) Associati (o “Soci”).
7.1. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che ne condividono gli scopi.
7.2. Sono soci fondatori le persone che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Sono soci onorari le persone che, per l’importanza delle loro elargizioni o dell’attività prestata in favore dell’Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo. Sono soci ordinari le persone che, impegnandosi a sostenere l’attività dell’Associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione annua nella misura minima periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo e con una partecipazione attiva alla vita dell’Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo stesso dopo l’esame della domanda di ammissione.
7.3. L’adesione all’Associazione comporta per il socio, sia esso fondatore, onorario o ordinario, maggiore di età, il diritto di voto nell’Assemblea.
7.4. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci; le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono accedervi. L’Associazione disciplinerà uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative in modo da garantire l’effettività del rapporto medesimo.
7.5. L’Associazione può infine avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari devono essere iscritti in apposito registro.
7.6. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.
Art. 8) Criteri di ammissione e esclusione dei soci.
8.1. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
8.2. Chi desidera diventare socio dell’Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo specificando le proprie generalità e l’attività svolta.
8.3. Tutti gli aspiranti soci dovranno corredare la domanda di ammissione con una breve relazione in cui dichiarano di conoscere e accettare le norme contenute nello statuto delll’Associazione nonché l’eventuale regolamento interno.
8.4. L’ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, se il tempo di valutazione è stato sufficiente e comunque non superiore a 30 giorni, deliberando l’iscrizione nel registro dei soci o il diniego.
8.5. I soci cessano di appartenere all’Associazione:
a) per dimissioni volontarie (“recesso”);
b) per esclusione;
c) per decesso.
8.6. Può essere escluso il socio che:
– non versi il contributo per l’esercizio sociale in corso;
– tenga un comportamento contrastante con gli scopi statutari;
– violi persistentemente gli obblighi statutari;
– sussistano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
8.7. L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all’Assemblea che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata.
8.8. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dalla Associazione.
8.9. I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all’Assemblea che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata.
Art. 9) Diritti e Obblighi degli Associati (o “Soci”).
9.1. I soci sono tenuti a versare il contributo deliberato dal Consiglio Direttivo. Il contributo a carico dei soci è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, e deve essere versato entro 30 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio dell’esercizio di riferimento.
9.2. I soci hanno il diritto:
a) di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di esprimere il proprio voto;
b) di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
c) di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
d) di esaminare i libri sociali facendone esplicita richiesta scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno trenta giorni;
e) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
9.3. I soci sono obbligati:
a) ad osservare lo statuto, eventuali regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
b) a contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
c) a svolgere le attività preventivamente concordate;
d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
Art. 10) Organi.
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea, composta da tutti i soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente dell’Associazione e il Vice Presidente, se nominato;
d) il Presidente Onorario.
e) l’Organo di Controllo e/o il Revisore, ove previsti per legge o comunque nominati facoltativamente.
Art. 11) Assemblea.
11.1. L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione. A ciascun socio spetta un voto. L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta esso lo ritenga opportuno. Le convocazioni devono essere fatte, a cura del Presidente, mediante lettera, telefax o e-mail, spedita a tutti gli aventi diritto almeno 8 giorni prima della data fissata per la convocazione.
11.2. L’avviso della convocazione deve contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale assemblea di seconda convocazione.
11.3. L’Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, salvo eventuale proroga della scadenza, per l’approvazione del bilancio di esercizio.
11.4. L’Assemblea è inoltre convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.
11.5. L’Assemblea è altresì validamente costituita, anche senza formalità di convocazione, quando sia rappresentata l’intera compagine sociale e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente, o, in loro mancanza, dal Consigliere più anziano d’età. In assenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo l’Assemblea nomina il proprio presidente tra uno dei soci. L’Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
11.6. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare il diritto di intervenire all’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
11.7. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione e delibera su tutti gli argomenti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto. In particolare, l’Assemblea:
a) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, e, tra i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo che è Presidente dell’Associazione; l’Assemblea potrà altresì nominare il Vice Presidente del Consiglio Direttivo per i casi di assenza o impedimento del Presidente, che sarà Vice Presidente dell’Associazione;
b) nomina e revoca, quando previsto per legge o comunque ritenuto opportuno, l’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di legge;
e) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g) delibera in merito alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione ed alla destinazione del patrimonio residuo secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del presente statuto;
h) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
i) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale dell’Associazione che siano state rimesse dal Consiglio Direttivo alla sua decisione;
j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
11.8. Fatto salvo quanto previsto in altri articoli dello statuto, in prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
11.9. Fatto salvo quanto previsto in altri articoli dello statuto, in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo solo ventiquattro ore dopo la prima convocazione.
11.10. Per le delibere inerenti lo scioglimento dell’Associazione, le modifiche dello Statuto e la devoluzione del patrimonio si applica il successivo articolo 17.
11.11. Ciascun socio potrà farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio mediante delega scritta da acquisire agli atti dell’Associazione. Ciascun socio può rappresentare, al massimo, un solo socio.
11.12. L’Assemblea può svolgersi anche attraverso l’ausilio di mezzi di telecomunicazione con soci dislocati in più luoghi purché siano audio e video collegati tra loro, a condizione che:
– il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti e, in generale constatare la regolare costituzione dell’Assemblea, nonché regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi assembleari, trasmettere, ricevere o visionare documenti, nonché partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 12) Presidente.
12.1. Il Presidente dura in carica tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.
12.2. Il Presidente ha i seguenti poteri:
a) rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
b) convoca e presiede l’Assemblea dei soci;
c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
d) favorisce il raggiungimento dei fini sociali;
e) esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
f) individua e sottopone all’Assemblea i progetti da sostenere e le attività da realizzare;
g) provvede agli atti amministrativi necessari.
12.3. Nell’ambito delle proprie funzioni, il Presidente ha la facoltà di delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo singoli atti o categorie di atti, determinando i poteri dello stesso.
Art. 13) Consiglio Direttivo.
13.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici incluso il Presidente, scelti fra i soci nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2382 del codice civile ed eletti direttamente dall’Assemblea; essi restano in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
13.2. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente ove non vi abbia provveduto l’Assemblea; il Consiglio Direttivo potrà nominare tra i suoi membri il Vice Presidente ove non vi abbia provveduto l’Assemblea; il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato. Il Vice Presidente in tal caso deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Tesoriere. Il Tesoriere ha in consegna il patrimonio dell’Associazione e dovrà amministrarlo secondo le direttive del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto della Associazione.
13.3. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato da:
a) il Presidente;
b) almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata.
13.4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza degli intervenuti.
13.5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:
a) assicurare il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
b) convocare le assemblee, attraverso il Presidente;
c) deliberare sull’ammissione di nuovi soci ed adottare i provvedimenti di richiamo, diffida e esclusione;
d) redigere il bilancio di esercizio;
e) redigere, ove previsto dalla normativa di settore, anche il bilancio sociale sulla base delle disposizioni indicate dalla disciplina tempo per tempo vigente;
f) emanare regolamenti e norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione;
g) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’Associazione;
h) stabilire l’ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
i) sottoporre all’assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
j) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;
k) decidere la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
l) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
m) promuovere e/o organizzare eventi e convegni, finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sull’attività dell’Associazione e le sue finalità;
n) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all’assemblea o ad altri organi.
13.6. L’appartenenza al Consiglio cessa:
a) per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente;
b) per decadenza, che si verificherà ogni qualvolta un consigliere sia assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive del Consiglio. La relativa delibera deveessere assunta dal Consiglio stesso.
13.7. Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla convocazione della prima Assemblea che dovrà ratificarne la nomina o, in caso contrario, provvedere alla loro elezione, ovvero potrà non sostituirli, previa rideterminazione del numero dei consiglieri in carica.
13.8. La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.
13.9. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri.
13.10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
13.11. Le riunioni del Consiglio direttivo possono tenersi in video-conferenza o audio-conferenza a condizione che:
– il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 14) Presidente Onorario.
14.1. L’Assemblea potrà nominare un Presidente Onorario, individuato fra personalità che si sono contraddistinte per autorevolezza, professionalità e statura morale e/o che possano contribuire ad accrescere il prestigio e la reputazione dell’Associazione.
14.2. Il Presidente Onorario non è membro del Consiglio Direttivo e rimane in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni. Il Presidente Onorario ha tuttavia diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, senza diritto di voto.
14.3. Il Presidente Onorario non ha poteri di gestione né di rappresentanza.
14.4. Il Presidente Onorario ha esclusivamente il compito di intrattenere rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle attività dell’Associazione al fine di contribuire allo sviluppo di relazioni con istituzioni, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali, partecipando ad eventi, convegni, manifestazioni a carattere scientifico, benefico e culturale.
Art. 15) Organo di Controllo e revisione legale dei conti.
15.1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 117/17, ovvero qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea provvederà alla nomina di un Organo di Controllo monocratico o in forma collegiale, composto da 3 membri, il quale vigilerà sull’osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti interni e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di Controllo esprime il suo parere redigendo apposite relazioni.
15.2. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
15.3. I membri dell’organo di Controllo durano in carica per 3 (tre) esercizi, e possono essere riconfermati.
15.4. Alle adunanze dell’Organo di Controllo – se collegiale – si applicano le norme di funzionamento previste per il Consiglio Direttivo. L’Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.
15.5. Al superamento dei limiti di cui all’articolo 31 comma 1) del D.Lgs. 117/17, l’Organo di Controllo potrà esercitare inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo di Controllo dovrà essere formato da revisori legali iscritti nell’apposito registro. In alternativa, al superamento dei menzionati limiti o qualora ritenuto opportuno, l’Associazione incaricherà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Art. 16) Bilancio di esercizio.
16.1. L’esercizio sociale dell’Associazione coincide con l’anno solare.
16.2. L’Assemblea dei soci deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio di esercizio.
16.3. Il bilancio di esercizio deve essere redatto ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 117/17, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
Art. 17) Modifiche dello statuto e scioglimento.
17.1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
17.2. L’Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento, quindi la liquidazione dell’Associazione, può essere proposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.
17.3. Il patrimonio residuo dell’ente, al termine della procedura di liquidazione, dovrà essere devoluto previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 18) Libri sociali.
18.1. L’Associazione tiene:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.
18.2. I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
18.3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo quanto previsto dal presente statuto.
Art. 19 – Norma di rinvio.
19.1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Firmato Mario Vismara
Luigi Achille Vismara Notaio